Separazioni e divorzi

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Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Data:

24 Marzo 2025

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Descrizione

SEPARAZIONI E DIVORZI
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Il Parlamento ha approvato definitivamente il Decreto Legge 132/2014 (Legge 10 novembre 2014, n. 162 del 10.11.2014) recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile che mira a portare fuori dai Tribunali diverse procedure, tra cui quelle per i coniugi in crisi. Alcune informazioni generali: SEPARAZIONE: in senso giuridico con il termine separazione si individua l’interruzione della convivenza dei coniugi e la conseguente sospensione dei diritti e dei doveri che gli stessi avevano assunto con il matrimonio. La separazione può essere: Consensuale: i coniugi decidono di separarsi previo accordo tra loro circa la situazione economica e personale (affidamento dei figli); Giudiziale: i coniugi non raggiungono un accordo e uno dei due intenta una procedura legale di separazione.

DIVORZIO: con il termine divorzio si individua lo scioglimento definitivo del matrimonio, mediante sentenza emessa dal Tribunale: restano immutati i doveri verso i figli e la responsabilità genitoriale. La sentenza di divorzio può essere di: - scioglimento del matrimonio civile, - Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario); - delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento del matrimonio.

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162
Separazioni e divorzi davanti all’avvocato mediante convenzione di negoziazione assistita (Art. 6 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014) - in vigore dall'11 novembre 2014 La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti.

Chi può valersi di tale procedura:
i coniugi che maturano la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, in presenza o in assenza di:
- figli minori,
- figli maggiorenni portatori di handicap grave
- figli maggiorenni non autosufficienti,

A chi rivolgersi:
esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
- Se la coppia non ha figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica per il rilascio del NULLA-OSTA.
- Se la coppia ha figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica, il quale se ritiene che l’accordo risponde agli interessi dei figli rilascia l’AUTORIZZAZIONE altrimenti lo trasmette, entro 5 giorni al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

Comune di competenza:
- Comune di iscrizione dell’atto matrimonio celebrato con rito civile;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o con altri riti religiosi;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio per i matrimoni celebrati all’estero tra cittadini di cui almeno uno italiano.

I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi) restano invariati.

Trasmissione della convenzione: il documento, dovrà essere consegnato a cura dell’avvocato, entro 10 giorni dal rilascio del Nulla Osta/ Autorizzazione, secondo una delle seguenti modalità:
- A mano
- Mediante raccomandata
- Via posta elettronica certificata all’indirizzo comune.baschi@postacert.umbria.it in tal caso il documento dovrà essere firmato digitalmente (Decreto 12 febbraio 2014).

All'avvocato che viola questo obbligo è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000.

 

Separazione, divorzi e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. (Art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L.162/2014) - in vigore dall'11 dicembre 2014-
I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo:
- di separazione personale
- di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Comune di competenza:
- Comune di iscrizione dell’atto matrimonio celebrato con rito civile;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario o con altri riti religiosi;
- Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio per i matrimoni celebrati all’estero tra cittadini di cui almeno uno italiano,
- Comune di residenza di uno dei coniugi.

Chi può valersi di tale procedura:
i coniugi che maturano la volontà di sciogliere il vincolo matrimoniale, che NON abbiano:
- figli minori,
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- e a condizione che l’accordo NON contenga patti di trasferimento patrimoniale.

I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (3 anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi) restano invariati.

A chi rivolgersi:
al Comune di competenza individuato sopra.
In particolare, nel caso del Comune di BASCHI è necessario fissare un appuntamento ai numeri 0744 957225 INT.2 oppure tramite mail a anagrafe@comune.baschi.tr.it , dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 – Piazza del Comune n.1.

Procedimento:
l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, le dichiarazioni che esse vogliono separarsi o divorziare secondo le condizioni tra esse concordate. Poi invita i coniugi a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione delle dichiarazioni per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

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Questi compiti sono fondamentali per assicurare la corretta gestione amministrativa, la trasparenza e l'efficienza nell'ambito dell'ente pubblico.

Ultimo aggiornamento: 24/03/2025, 08:34

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